Art. 1927 c.c. — Suicidio dell'assicurato

[1]In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non e' tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

[2]L'assicuratore non e' nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e' cessata.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1927 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1927 · fonte del testo