Art. 1865 c.c. — Diritto di riscatto della rendita perpetua

[1]La rendita perpetua e' redimibile a volonta' del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.

[2]Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non puo' eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

[3]Puo' anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non puo' eccedere l'anno.

[4]Se sono convenuti termini piu' lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1865 · fonte del testo