Art. 1862 c.c. — Norme applicabili

[1]L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, e' soggetta alle norme stabilite per la vendita.

[2]L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito e' soggetta alle norme stabilite per la donazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1862 · fonte del testo