Art. 1790 c.c. — Fede di deposito

[1]I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.

[2]La fede di deposito deve indicare:

  • 1)il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
  • 2)il luogo del deposito;
  • 3)la natura e la quantita' delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
  • 4)se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa e' stata assicurata.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1790 · fonte del testo