Art. 1781 c.c. — Diritti del depositario

Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1781 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1781 · fonte del testo