Art. 1726 c.c. — Revoca del mandato collettivo

Se il mandato e' stato conferito da piu' persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1726 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13131/2025

    17 maggio 2025
    • Impresa

    Nell'associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all'estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate; di conseguenza, non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l'assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all'assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all'esecutato. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 1726 c.c. · Art. 37 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture · Art. 1723 c.c. · Art. 363 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 221 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1726 · fonte del testo