Art. 1718 c.c. — Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante

[1]Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.

[2]Se vi e' urgenza, il mandatario puo' procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515.

[3]Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.

[4]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attivita' professionale del mandatario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1718 · fonte del testo