Art. 1614 c.c. — Morte dell'inquilino

[1]Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per piu' di un anno ed e' stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.

[2]Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1614 · fonte del testo