Art. 1525 c.c. — Inadempimento del compratore

Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non da' luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1525 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1525 · fonte del testo