Art. 1520 c.c. — Vendita con riserva di gradimento

[1]Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore.

[2]Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi e' liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.

[3]Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1520 · fonte del testo