Art. 1500 c.c. — Patto di riscatto

[1]Il venditore puo' riservarsi il diritto di riavere la proprieta' della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.

[2]Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita e' nullo per l'eccedenza.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1500 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1500 · fonte del testo