Art. 1328 c.c. — Revoca della proposta e dell'accettazione

[1]La proposta puo' essere revocata finche' il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente e' tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

[2]L'accettazione puo' essere revocata, purche' la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 1328 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1328 · fonte del testo