Art. 1271 c.c. — Eccezioni opponibili dal delegato

[1]Il delegato puo' opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.

[2]Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non puo' opporre al delegatario, benche' questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.

[3]Il delegato non puo' neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1271 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1271 · fonte del testo