Art. 127 c.c. — Intrasmissibilità dell'azione

L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e' gia' pendente alla morte dell'attore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 127 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art127 · fonte del testo