Art. 1069 c.c. — Opere sul fondo servente

[1]Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitu', deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

[2]Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.

[3]Se pero' le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 1069 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1069 · fonte del testo