Art. 1043 c.c. — Scarico coattivo

[1]Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e' domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.

[2]Lo scarico puo' essere anche domandato per acque impure, purche' siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 1043 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 1043 riproduce nel primo comma il disposto dell'art. 606 del codice del 1865 e risolve, nel secondo comma di nuova formulazione, la questione se lo scarico coattivo possa essere domandato per le acque impure. Si ammette lo scarico anche per tali acque; ma, com'è ovvio, a condizione che siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia. Si precisa, infine, nell'art. 1034 (art. 599 del codice del 1865), con una nuova disposizione, che la facoltà del proprietario del fondo soggetto alla servitù di presa d'acqua d'impedire la costruzione dell'acquedotto, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti, non può farsi valere nei confronti della pubblica amministrazione. Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 494

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1043 · fonte del testo