Art. 1014 c.c. — Estinzione dell'usufrutto

Oltre quanto e' stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:

  • 1)per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
  • 2)per la riunione dell'usufrutto e della proprieta' nella stessa persona;
  • 3)per il totale perimento della cosa su cui e' costituito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 1014 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Come per gli altri diritti reali di godimento su cosa altrui, il termine di prescrizione del diritto di usufruito è ridotto a venti anni (art. 1014, n. 1). Nell'elencare le cause di estinzione dell'usufrutto non ho fatto menzione della rinuncia, perchè la perdita di tale diritto in seguito a rinuncia non è che un corollario del principio che i diritti sono, in genere, rinunciabili: compito del legislatore è piuttosto d'indicare i diritti che non sono rinunciabili, anzichè quello di fare, di volta in volta, l'applicazione del principio generale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 485

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1014 · fonte del testo