Art. 80 codice antimafia — Obbligo di comunicazione

Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione e' a qualunque titolo revocata.

Testo vigente dal 28 settembre 2011

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 80 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art80 · fonte del testo