Art. 70 codice antimafia — Riabilitazione

Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. La riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonche' la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione. Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

Testo vigente dal 28 settembre 2011

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 70 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art70 · fonte del testo