Art. 66 codice antimafia — Principi generali

L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonche' gli effetti dalla legge espressamente indicati. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.

Testo vigente dal 28 settembre 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art66 · fonte del testo