Il Ministro per i lavori pubblici provvedera' a stabilire con propri decreti i perimetri dei comprensori che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1. Il Ministro per i lavori pubblici e' altresi' autorizzato a determinare, ove occorra, con propri decreti i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire fin dove debba estendersi, nelle localita' dove manchino argini continui, la continuita' delle difese.

Testo vigente dal 29 novembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-05;1606~art2 · fonte del testo