Sono esclusi dal turno settimanale di chiusura gli esercizi di cui all'articolo 1, purche':

  • a)ristoranti e bar interni ad alberghi, pensioni e locande, con la limitazione che la somministrazione sia fatta alle persone che vi alloggiano; esercizi interni a teatri, cinema ed altri locali di pubblico spettacolo, purche' possano accedervi soltanto gli spettatori; esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e aeroportuali o funzionanti sulle autostrade nonche', limitatamente al periodo della stagione turistica, quelli annessi a campings, villaggi turistici o stabilimenti balneari;
  • b)esercizi pubblici che svolgono un'attivita' limitata alle ore serali e notturne.

Testo vigente dal 6 luglio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-01;425~art2 · fonte del testo