[1]Ai fidecommessi, ai maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommessarie, ed ai vincoli feudali ordinati nella Provincia Romana anteriormente all'attuazione del Codice civile, ivi promulgato in virtu' del Reale Decreto del 27 novembre 1870, n. 6030, sono applicabili dal 1° luglio 1871 gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie relative al Codice medesimo, i quali sono stati provvisoriamente tenuti in sospeso dall'articolo 2, lettera B, del citato Decreto 27 novembre 1870.

[2]Alle parole dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice e alla data del 1° gennaio 1866, contenute negli articoli 24 e 25 suddetti, e' sostituita la data del 1° luglio 1871.

Testo vigente dal 28 giugno 1871

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urn:nir:stato:legge:1871-06-28;286~art1 · fonte del testo