I cittadini dello due Parti contraenti potranno egualmente esercitare nei porti dei due Paesi il commercio di scalo, non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quelli che pagano le nazioni piu' favorite.
Testo vigente dal 20 dicembre 1894
I cittadini dello due Parti contraenti potranno egualmente esercitare nei porti dei due Paesi il commercio di scalo, non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quelli che pagano le nazioni piu' favorite.
Testo vigente dal 20 dicembre 1894
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1894-11-29;560~art8 · fonte del testo
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