Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione o di altro oggetto contemplato nel presente trattato, questo si intendera' ipso facto e di pien diritto concesso all'altra Parte.

Testo vigente dal 24 luglio 1886

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urn:nir:stato:legge:1886-07-16;3981~art26 · fonte del testo