[1]I due Governi contraenti si obbligano a fare eseguire le notificazioni o citazioni giudiziarie e le commissioni rogatorie delle rispettive autorita' giudiziarie, in quanto le leggi del paese non vi si oppongano.

[2]Le notificazioni, citazioni e commissioni rogatorie saranno trasmesse in via diplomatica. Le spese occorrenti resteranno a carico del governo richiesto.

Testo vigente dal 24 luglio 1886

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1886-07-16;3981~art21 · fonte del testo