[1]A complemento dei principii di diritto marittimo fissati con la dichiarazione del Congresso di Parigi del 16 aprile 1856, i quali vengono accettati senza riserva dalle due Parti nelle mutue loro relazioni, le due potenze concordano che, verificandosi la sventura di una guerra fra l'una e l'altra, le proprieta' private di qualunque specie spettanti ai cittadini dell'una saranno rispettate dall'altra al pari delle proprieta' dei neutrali, e cio' tanto nel mare, quanto sopra terra, tanto in alto mare, quanto sul mare territoriale e in qualsivoglia altro luogo e qualunque sia la bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senz'altre limitazioni che il caso di rottura di blocco e il caso di contrabbando di guerra.

[2]Tuttavia e' mantenuto il diritto d'impedire durante la guerra ogni commercio e comunicazione fra tutti od alcuni punti del litorale del proprio territorio e le navi mercantili viaggianti sotto bandiera nemica, come pare di applicare ai trasgressori dell'interdizione le confische ed altre pene, purche' il divieto e la pena siano determinati da apposito manifesto precedentemente pubblicato.

Testo vigente dal 24 luglio 1886

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urn:nir:stato:legge:1886-07-16;3981~art12 · fonte del testo