[1]In tutti i territori e dominii dei due Stati sara' accordata ai bastimenti dell'altro la facolta' di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, sempreche' si conformino alle leggi locali e l'arruolamento sia volontario.

[2]Qualora un bastimento di una delle due Parti contraenti voglia completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio coi marinai sudditi dell'altra Parte contraente, esso non potra' farlo che in seguito di permesso in iscritto dell'agente consolare dell'altra nazione, il quale non potra' negarsi a darlo senza giustificato motivo.

Testo vigente dal 24 luglio 1886

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1886-07-16;3981~art10 · fonte del testo