Le disposizioni della presente Convenzione non possono portare pregiudizio di sorta al diritto spettante al governo di ciascuno dei paesi dell'Unione di permettere, sorvegliare, vietare con misure legislative o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esposizione di qualsiasi opera o produzione rispetto alla quale l'autorita' competente abbia ad esercitare tale diritto.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art17 · fonte del testo