[1]Nel caso di ritardo nelle partenze dai punti estremi, non derivante da forza maggiore giustificata, i concessionari incorreranno in una multa di lire 50 per ciascuna delle prime sei ore di ritardo, e di lire 100 per ogni ora consecutiva.

[2]Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse in una localita' non contemplata nello itinerario o non prevista dall'articolo 1, i concessionari incorreranno nella multa di lire 1000.

[3]Il ritardo frapposto dai concessionari a surrogare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione oltre il termine stabilito dall'articolo 15, e ad introdurre nel materiale nautico le migliorie di cui al successivo articolo 16, sara' punito con una multa di lire 100 per ogni giorno, senza pregiudizio delle facolta' riservate al Governo dall'articolo 16 succitato.

[4]L'ammontare delle multe sara' ritenuto mensilmente sulle quote della sovvenzione, e sussidiariamente sara' prelevato dalla cauzione, siccome e' detto all'articolo 8.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~quaderno-d-oneri-e-art36 · fonte del testo