[1]I concessionari saranno in obbligo di dar passaggio ai militari di ogni grado, che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissati da apposite convenzioni coi Ministeri della guerra e della marina.

[2]Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese, che non siano al presente da lui sovvenute, i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze straordinarie, riservandosi pero' la facolta' di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della regia marina, o di altri presi a nolo.

[3]In mancanza di speciali convenzioni i militari che viaggiano a spese dello Stato, pagheranno la meta' del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, escluso il vitto.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

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urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~art27 · fonte del testo