[1]Il numero dei piroscafi dovra' essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio contemplato all'articolo primo e non mai inferiore a diciotto (18) di cui:

[2]Due della stazatura minima di 500 tonnellate di registro;

[3]Sei della stazatura minima di 350 tonnellate di registro;

[4]Otto della stazatura minima di 200 tonnellate di registro;

[5]Due di stazatura inferiore, corrispondente alla esecuzione dei servizi minori.

[6]Detto tonnellaggio sara' determinato secondo le norme del regio decreto 11 marzo 1873.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~art11 · fonte del testo