[1]La Deputazione deve escludere dai locali della borsa:

[2]1° coloro che esercitano in borsa la mediazione sui titoli e sui valori che vi sono quotati, senza essere iscritti nel ruolo, stabilito dall'art. 21, per la corrispondente specie di mediazione, salvo il disposto dell'art. 64;

[3]2° i falliti e coloro che, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, ed in ogni caso, gli operatori insolventi a carico dei quali sia stato preso il provvedimento di cui agli articoli 6 e 46;

[4]3° coloro che non osservano le leggi e i regolamenti riguardanti le borse di commercio e le norme emanate dalle autorita' che vi sono preposte, ovvero che turbano il buon ordine od offendono la dignita' dell'Istituto;

[5]4° gli esclusi da qualsiasi altra borsa del Regno od anche straniera;

[6]5° i mediatori inscritti che facciano operazioni per proprio conto, o sospesi a norma dell'art. 54 o che facciano operazioni per conto di persone escluse dalle borse.

[7]L'esclusione temporanea puo' essere revocata quando siano venute meno le cause dalle quali e' dipesa.

[8]L'albo degli esclusi, anche temporaneamente, dalle borse dovra' a cura del Sindacato di borsa essere comunicato a tutte le borse del Regno.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art9 · fonte del testo