[1](Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]Il Banco di Napoli provvedera' all'incremento del fondo di quindici milioni di cui all'art. 12 della legge 7 luglio 1905, n. 350, con i rinvestimenti semestrali e trimestrali degli interessi a moltiplico, sino a raggiungere l'integrale rimborso della somma risultante dal conto corrente col suo Credito fondiario, chiuso il 31 dicembre 1896.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art87 · fonte del testo