[1](Art. 24, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata).

[2]Il tesoro dello Stato, salve le disposizioni della convenzione 30 ottobre 1894, stipulata con la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, puo' depositare qualunque somma presso le sedi e succursali di ciascun Istituto di credito autorizzato alla emissione dei biglietti e richiederne il pagamento in totale, od anche ripartitamente, da una o da piu' sedi e succursali dell'Istituto medesimo. Questo servizio e' reso allo Stato gratuitamente.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art57 · fonte del testo