[1](Art. 18, legge 15 luglio 1906, n. 333).

[2]Il Banco di Sicilia concorre alla formazione del capitale dell'azienda autonoma per l'impianto e l'esercizio dei magazzini generali per gli zolfi, di cui negli articoli 2 e 18 della legge 15 luglio 1906, n. 333.

[3]L'importo della quota di concorso e' dal Banco prelevato dalla sua massa di rispetto.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art53 · fonte del testo