[1]Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

[2]Essi hanno facolta' di fare alle Provincie, delle quali hanno assunto il servizio di ricevitoria, versamenti anticipati di sovrimposta per un ammontare non superiore a quello di due rate bimestrali.

[3]Le somme anticipate dovranno essere rimborsate entro il termine massimo di sei mesi dalla data del versamento o non potra' farsi una nuova anticipazione se non siano trascorsi due mesi dall'integrale restituzione delle precedenti.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art39 · fonte del testo