[1](Art. 35, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 26, allegato P alla legge stessa).

[2]Durante il corso legale l'interesse per le anticipazioni, di cui all'articolo precedente, e' uguale per tutti gli Istituti, e noti puo' variare senza l'autorizzazione del Governo.

[3]Il ministro del tesoro puo' promuovere le variazioni dell'interesse sulle anticipazioni, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art30 · fonte del testo