[1](Art. 29, legge 10 agosto 1893, n. 449).

[2]Chiunque effettua l'emissione di biglietti di Banca, che non siano fabbricati e somministrati secondo le norme dell'art. 4, o rimette in circolazione biglietti di Banca, che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art140 · fonte del testo