[1](Art. 21, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'art. 123, devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al ministro del tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati dell'ispezione stessa.

[3]Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al ministro stesso.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art126 · fonte del testo