[1](Art. 11, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]L'Ispettorato generale e' tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli Istituti di emissione e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli Istituti medesimi.

[3]A questo fine gli Istituti devono comunicare in tempo all'Ispettorato stesso i bilanci ed i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste, salvo per quanto riguarda il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario il disposto dell'art. 135.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art117 · fonte del testo