Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4 e 5, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede del…
Art. 20 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario · Art. 5 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646~art5 · fonte del testo
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