Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 211/1976

    Questione infondata
    3 agosto 1976

    Il giudice dell'esecuzione non è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale nell'ipotesi in cui sorga una controversia sulla spettanza o meno al creditore esecutante del diritto di agire in via esecutiva al di fuori della procedura concorsuale. È invece legittimato a proporre questione di legittimità costituzionale nell'ipotesi in cui davanti a lui sorga controversia in ordine all'istanza di vendita ed all'ammissibilità o fondamento della stessa: infatti in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione deve fare diretta o indiretta applicazione delle norme della cui legittimità si tratta. - S. nn. 109/1962, 62/1966, 45/1969, 60/1970, 88/1970.

    Art. 38 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario · Art. 41 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario · Art. 49 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario · Art. 52 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646~art38 · fonte del testo