[1](Art. 160, legge 20 marzo 1865, alleg. F).

[2]Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale, per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.

[3]E' tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso, dove esso trovasi in vigore.

Testo vigente dal 6 settembre 1913

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art72 · fonte del testo