[1](Art. 158, legge 20 marzo 1865, alleg. F).

[2]I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i Comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le autorita' locali, gli uffici del genio civile e gli agenti dell'Amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni.

Testo vigente dal 6 settembre 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art70 · fonte del testo