[1](Art. 168, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F).
[2]Sono vietati in modo assoluto sui corsi di acqua navigabili i lavori ed atti indicati nell'art. 168 della legge 20 marzo 1865, allegato F.
Testo vigente dal 6 settembre 1913
[1](Art. 168, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F).
[2]Sono vietati in modo assoluto sui corsi di acqua navigabili i lavori ed atti indicati nell'art. 168 della legge 20 marzo 1865, allegato F.
Testo vigente dal 6 settembre 1913
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art50 · fonte del testo
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