[1]Per intraprendere la costruzione di nuovi porti di 4ª classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento ed alla sistemazione dei medesimi, sara' udito il parere del Consiglio provinciale dopo l'assenso dei Consigli dei comuni interessati, i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi del loro contributo nella spesa necessaria.

[2]Ai comuni stessi dovra' essere data preventivamente comunicazione dei relativi progetti d'arte.

[3]Si reputano assenzienti quei comuni i quali, entro due mesi dalla data della notificazione loro fatta, non abbiano prodotte opposizioni ed osservazioni in contrario.

[4]Le opposizioni saranno risolute dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 27 maggio 1885

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art22 · fonte del testo