[1]Agli effetti del presente capo, sono emigranti i cittadini che trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 10 o viaggiando in terza classe o in classe che il Commissariato generale dell'emigrazione dichiari equivalente alla terza attuale, si rechino in paese posto al di la' del Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto al di la' dello stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa.

[2]Il regolamento determinera' in quali casi, inoltre, la qualita' di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza.

[3]L'emigrante di nazionalita' non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, e' pareggiato ad ogni effetto al nazionale, ma non potra' fruire dell'opera degli uffici di protezione all'estero, indicati nell'art. 8.

[4]I passeggeri che partano spontaneamente e a proprie spese in terza classe o in classe equiparata alla terza, su piroscafi nazionali o stranieri, e viaggino oltre il Canale di Suez, saranno considerati come emigranti se quelli di nazionalita' italiana superino il numero di cinquanta; e' tuttavia in facolta' del Commissariato di autorizzare il trasporto in deroga a questa disposizione.

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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art17 · fonte del testo