All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e di lire 10 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;249~art2 · fonte del testo