Art. 7 — Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per oneri di personale" e "Fondi da ripartire per l'operativita' scolastica" di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilita' degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.

Testo vigente dal 28 dicembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-12-27;298~art7 · fonte del testo